Il Consulente Tecnico di parte, nel condurre la propria attività, deve garantire al proprio cliente, che quanto peritato dal c.t.u., sia veramente corrispondente alla realtà dei fatti.
La figura del Consulente Tecnico di parte, è una figura complessa, poiché, deve offrire supporto e informazioni, al consulente tecnico di ufficio, incaricato dal giudice a capo della causa.
Da qui si evince che le operazioni peritali, presuppongano due figure tecniche, il consulente tecnico di parte, individuato da una parte in causa ed il consulente tecnico di ufficio, un tecnico incaricato dal giudice. Va precisato, comunque, che a differenza del consulente tecnico d’ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte non è obbligatoria, ma caldamente consigliata.
Infatti, è preferibile affidarsi ad un addetto ai lavori, in modo da poter valutare al meglio l’operato del c.t.u. e di tutta l’attività peritale, in genere. Tutte le volte in cui, una persona risulta implicata in una causa oppure, nei casi in cui sia lei parte attrice, intende cioè, intraprenderne una, è buona norma incaricare un tecnico di fiducia, in modo che sia più semplice affiancare le attività condotte dal c.t.u. La consulenza tecnica di parte, viene svolta da un professionista,esperto del settore e a sostegno di una determinata causa, in supporto della tesi formulata dalla parte in causa che gli ha spontaneamente conferito l’incarico.
In effetti, si può parlare di una consulenza tecnica di parte, relativa agli ambiti più disparati ma, trattando noi del settore edile e similari, daremo per scontato che ci si riferisca a consulenze tecnico di ambito edile, rendendo però valido per più branche, quanto andremo ad enunciare. L’art. 201, del codice di procedura civile, prevede che il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegni alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.