Catasto
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– Nuovo Accatastamento o Accatastamento in Variazione
L’accatastamento è una pratica necessaria per effettuare il censimento ai fini fiscali di un immobile, quando è di nuova costruzione (nuovo accatastamento) o quando subisce delle modifiche interne e/o esterne (accatastamento in variazione).
La procedura di nuovo accatastamento è indirizzata ai proprietari immobiliari che, o non hanno mai denunciato la propria unità immobiliare presso l’Ufficio Provinciale del Territorio o hanno appena finito i lavori di nuova costruzione; la procedura di accatastamento in variazione è indirizzata ai proprietari immobiliari che hanno appena finito i lavori di ristrutturazione e variazione edilizia. In entrambi i casi l’accatastamento deve essere effettuato entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.
– Variazione Dati Catastali
Nelle visure catastali può capitare spesso di riscontrare delle incongruenze dovute a errori in fase di inserimento delle unità immobiliari, terreni e fabbricati, nella banca dati del Catasto gestita dall’Ufficio Provinciale del Territorio.
Gli errori più frequenti riscontrabili in una visura catastale risultano essere quelli riguardanti l’indirizzo dell’immobile, il numero civico, il piano, i dati anagrafici del proprietario, la quota di proprietà, la superficie catastale.
È possibile richiedere una rettifica dei dati catastali o correzione catastale, unicamente nel caso in cui gli errori riscontrati siano da imputare ad un non corretto inserimento degli stessi nella banca dati del Catasto, rispetto ai dati contenuti negli atti di provenienza (atti di compravendita o successioni).
La variazione catastale può essere richiesta sia dal proprietario dell’immobile o da un delegato alla correzione (geometra).
– Tipo Mappale
Il tipo mappale è un atto di aggiornamento cartografico inerente al Catasto terreni utilizzato per l’inserimento sulla mappa catastale della rappresentazione grafica del nuovo fabbricato. O porzione di esso.
Preliminare alla denuncia al catasto fabbricati di nuove unità immobiliari o ampliamenti di quelle esistenti, è da presentare in caso di nuova edificazione o modifica della sagoma del fabbricato ed è stato reso obbligatorio con la legge del 01 ottobre 1969, n. 679.
Viene redatto da un tecnico, in conformità con i disposti della ex Circolare n. 2/88, mediante un rilievo tramite stazione totale o GPS appoggiato ai punti che delimitano l’area oggetto di intervento e ai punti fiduciali.
I punti fiduciali sono spigoli di recinzioni, fabbricati, cippi di confine o comunque punti materializzabili facilmente e di coordinate note individuati dal catasto e dai tecnici in accordo con i tecnici catastali (rispetto a un sistema di riferimento riportato anche sulla mappa) alla quale il rilievo verrà appoggiato per un corretto orientamento spaziale.
La presentazione del tipo mappale in catasto deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di ottenimento dell’abitabilità.
– Frazionamento o Fusione
La pratica del frazionamento catastale consiste nell’effettuare la divisione in mappa di un immobile e può essere effettuato su un immobile o su un terreno:
Frazionamento immobile
Bisogna prima di tutto ricordare che l’operazione di frazionamento deve preventivamente essere autorizzata dal Comune di competenza attraverso una concessione edilizia. Per quanto riguarda il frazionamento immobile, l’operazione consiste, fondamentalmente, nella divisione (quindi frazionamento) di una singola struttura in più unità più piccole; quindi, al termine di questa procedura deriva un determinato aumento del carico urbanistico. A differenza delle tradizionali ristrutturazioni, infatti, il frazionamento immobile va a dare vita ad un maggior numero di unità abitative corrispondenti generalmente ad un maggior numero di nuclei familiari.


– Volture Catastali
La voltura catastale è una denuncia che va obbligatoriamente presentata all’Ufficio del Territorio ogni volta che su un immobile, sia esso un fabbricato o un terreno, avvenga un trasferimento di proprietà o di diritti reali. Ciò può avvenire a seguito di atti tra persone in vita (compravendite, donazioni, decreti di trasferimento, sentenze, etc.), oppure in caso di morte (successione legittima o testamentaria e riunione di usufrutto).
Ai fini fiscali questa denuncia è importante in quanto serve a comunicare all’amministrazione finanziaria che un determinato bene immobile è passato da un soggetto ad un altro, aggiornandone quindi i nominativi.
la domanda di voltura catastale va presentata entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà o di altri diritti reali su terreni e fabbricati, presso l’Ufficio Provinciale del Territorio in cui sono ubicati gli immobili
– Visure Catastali
La visura catastale, in Italia, è un documento rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Territorio e contenente i dati principali di un immobile, fabbricati o terreni, sito sul territorio nazionale.
Un immobile nella visura catastale è identificato da foglio, particella (o mappale) e subalterno del Comune di appartenenza; un terreno da foglio e particella (o mappale).
Nella visura appare, per un immobile, la rendita catastale mentre per un terreno, il reddito dominicale. Con la rendita si calcolano l’imposta sul reddito e le imposte locali, come ad es. l’Imposta comunale sugli immobili. È presente anche il nome del proprietario, o del nudo proprietario, o dell’usufruttuario, ma non c’è valore legale di proprietà (non “probatorio”).
– Estratti Mappa
L’estratto di mappa catastale è una rappresentazione grafica di una data parte di territorio comunale (generalmente in scala 1:2000) nella quale sono riportate le sagome degli edifici e dei terreni ed i numeri delle particelle.
Nell’estratto di mappa oltre alla particella catastale che interessa sono rappresentate anche le particelle confinanti che possono servire, per esempio, per definire i confini di un determinato terreno.
L’estratto di mappa si richiede presso gli uffici del catasto diventato ora Uffici Provinciale del Territorio.
Viene redatto e depositato mediante tipo mappale.
– Planimetrie Catastali
In Catasto, ogni unità immobiliare viene rappresentata dalla planimetria catastale (o piantina catastale).
Ad ogni unità immobiliare corrisponde:
• Un numero identificativo catastale (foglio, particella, subalterno, con relativa categoria, classe, consistenza, rendita, etc.)
• Una planimetria catastale associata
• Elaborato planimetrico